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Legge 12 aprile 1995, n. 116 · Legge 12 aprile 1995, n. 116 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Legge 12 aprile 1995, n. 116 Art. 13Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

In KraftAmtlicher Text

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.