Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Art. 14Perequazione automatica delle pensioni
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.