Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Art. 12Attivita' usuranti
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.