Legge 2 dicembre 1994, n. 689 Art. 4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.