Legge 28 ottobre 1994, n. 638 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.