Legge 4 ottobre 1994, n. 578 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.