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Legge 24 febbraio 1994, n. 157 · Legge 24 febbraio 1994, n. 157 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989

Legge 24 febbraio 1994, n. 157 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.