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Legge 22 febbraio 1994, n. 146 · Legge 22 febbraio 1994, n. 146 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 56Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

In KraftAmtlicher Text

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono soppresse.

Note all'art. 56: - La decisione 91/523/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 283 dell'11 ottobre 1991. - La legge 22 dicembre 1984, n. 887 , concerne l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 19, ultimo comma disponeva: "Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria".