Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 51Esportazioni di carburanti
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE
1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".
Nota all'art. 51: - Il testo del primo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , sugli idrocarburi, era il seguente: "Art. 55 - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in- via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato".