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Legge 22 febbraio 1994, n. 146 · Legge 22 febbraio 1994, n. 146 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 51Esportazioni di carburanti

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

In KraftAmtlicher Text

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".

Nota all'art. 51: - Il testo del primo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , sugli idrocarburi, era il seguente: "Art. 55 - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in- via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato".