Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 41Amianto: criteri di delega
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VI AMBIENTE E AGRICOLTURA
1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE , concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257 , e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.
Note all'art. 41: - La dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 1987. - La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.