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Legge 22 febbraio 1994, n. 146 · Legge 22 febbraio 1994, n. 146 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 32Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV SANITA'

In KraftAmtlicher Text

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell' articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993 , si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell' articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .

Note all'art. 32: - La dir. 93/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L52 del 4 marzo 1993. - La legge 29 dicembre 1990, n. 457 reca disposizioni diverse per l'attuazione delle manovre di finanza pubblica 1991-1993. L'art. 5, comma 12, recita: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".