Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 27Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV SANITA'
1. Dopo l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il seguente: "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Nota all' art. 27: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904 , reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.