Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Art. 23Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE , e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .