Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 43Esecuzione provvisoria
CAPO V SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso.