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Legge 18 gennaio 1994, n. 59 · Legge 18 gennaio 1994, n. 59 — Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 38Competenza

CAPO V SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In KraftAmtlicher Text

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.