Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 38Competenza
CAPO V SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.