Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 31Sanzioni disciplinari
CAPO V SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3;
d) la radiazione.