Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 25Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale
CAPO III ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .