Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 14Decadenza dalla carica di membro del consiglio dell'ordine
CAPO II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
2. I componenti decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza indicato all'articolo 17, commi 6 e 7.
3. In mancanza di candidati, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato articolo 17. I candidati cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la meta' dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.