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Legge 18 gennaio 1994, n. 59 · Legge 18 gennaio 1994, n. 59 — Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 10Composizione del consiglio dell'ordine regionale

CAPO II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili

3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.