Legge 15 gennaio 1994, n. 67 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.