Legge 15 gennaio 1994, n. 66 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.