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Legge 5 gennaio 1994, n. 25 · Legge 5 gennaio 1994, n. 25 — Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 22Decisione sull'impugnazione per nullita'

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 830 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 830 (Decisione sull'impugnazione per nullita'). - La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo. Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione. In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecutorieta' del lodo".