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Legge 31 dicembre 1993, n. 579 · Legge 31 dicembre 1993, n. 579 — Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato

Legge 31 dicembre 1993, n. 579 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;

b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;

c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;

d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.