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Legge 29 dicembre 1993, n. 578 · Legge 29 dicembre 1993, n. 578 — Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

Legge 29 dicembre 1993, n. 578 Art. 4Periodo di osservazione dei cadaveri

In KraftAmtlicher Text

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.