Legge 23 dicembre 1993, n. 548 Art. 10Entrata in vigore e copertura finanziaria
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1994 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e' a carico dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) . ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 563) che "Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge".