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Legge 23 dicembre 1993, n. 547 · Legge 23 dicembre 1993, n. 547 — Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica

Legge 23 dicembre 1993, n. 547 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. dopo l' articolo 491 del codice penale e' inserito il seguente: "Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.