Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Art. 4Comunicazioni agli elettori
1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio e' ricompreso in piu' collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso esercitera' il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.