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Legge 10 dicembre 1993, n. 515 · Legge 10 dicembre 1993, n. 515 — Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 Art. 4Comunicazioni agli elettori

In KraftAmtlicher Text

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio e' ricompreso in piu' collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso esercitera' il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.