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Legge 6 dicembre 1993, n. 509 · Legge 6 dicembre 1993, n. 509 — Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

Legge 6 dicembre 1993, n. 509 Art. 5Conformita' alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente

In KraftAmtlicher Text

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonche' della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 .

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalita' di controllo e la quantita' delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unita' di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8 del citato regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla legge n. 993/1973 , si veda nelle note all'art. 1.