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Legge 6 dicembre 1993, n. 509 · Legge 6 dicembre 1993, n. 509 — Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

Legge 6 dicembre 1993, n. 509 Art. 3Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare

In KraftAmtlicher Text

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;

d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.