Legge 26 novembre 1993, n. 482 Art. 3
1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unita'.
1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unita'.