Legge 15 ottobre 1993, n. 415 Art. 8
1. Il termine di sei mesi previsto dall' articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 8: - Il testo dell' art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993 e' il seguente: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali".
Verweist auf
- Legge 15 ottobre 1993, n. 415 Art. 34