Legge 5 ottobre 1993, n. 409 Art. 5Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.