Legge 30 settembre 1993, n. 387 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo I a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 123 dell'accordo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo I a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 123 dell'accordo stesso.