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Legge 23 agosto 1993, n. 352 · Legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 8

CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI

In KraftAmtlicher Text

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.