Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 agosto 1993, n. 352 · Legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 6

CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI

In KraftAmtlicher Text

1. La raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dall'autorita' forestale competente per motivi silvo-colturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.