Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 12
CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI
1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI
1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.