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Legge 23 agosto 1993, n. 352 · Legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 10

CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI

In KraftAmtlicher Text

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonche' il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonche' la tutela della flora fungina.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse gia' disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.