Legge 23 agosto 1993, n. 349 Art. 4Programmi di sviluppo dell'attivita' cinotecnica
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attivita' cinotecnica.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attivita' cinotecnica.