Legge 4 agosto 1993, n. 277 Art. 9
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400 .
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400 .