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Legge 4 agosto 1993, n. 276 · Legge 4 agosto 1993, n. 276 — Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Legge 4 agosto 1993, n. 276 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

(Norma transitoria).

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 , e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 , e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 .