Legge 14 luglio 1993, n. 260 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.