Legge 14 luglio 1993, n. 258 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.