Legge 14 luglio 1993, n. 257 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.