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Legge 14 luglio 1993, n. 238 · Legge 14 luglio 1993, n. 238 — ((Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.))

Legge 14 luglio 1993, n. 238 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., ((...)) i contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186 .

2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)) .

3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti ((di servizio)) .