Legge 14 luglio 1993, n. 235 Art. 3Destinazione delle risorse
1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane.