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Legge 23 aprile 1993, n. 120 · Legge 23 aprile 1993, n. 120 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

Legge 23 aprile 1993, n. 120 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell' articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 , deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.