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Legge 23 dicembre 1992, n. 501 · Legge 23 dicembre 1992, n. 501 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Legge 23 dicembre 1992, n. 501 Art. 8Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

In KraftAmtlicher Text

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 3.