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Legge 23 dicembre 1992, n. 500 · Legge 23 dicembre 1992, n. 500 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)

Legge 23 dicembre 1992, n. 500 Art. 6

CAPO V NORME FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993.

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.