Legge 23 dicembre 1992, n. 498 Art. 17
1. A valere sui fondi stanziati dall' articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e' destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia".