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Legge 23 dicembre 1992, n. 498 · Legge 23 dicembre 1992, n. 498 — Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

Legge 23 dicembre 1992, n. 498 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.